STATUTO

  
  
Art. 1 (Costituzione)


  1. E’ costituito il Movimento Autonomista Friulano, di seguito indicato come “Movimento”, l’organizzazione politica unitaria dell’autonomismo friulano, inteso come l’insieme delle persone, delle associazioni e dei gruppi che intendono porre al centro della propria azione e dei propri programmi il principio dell’autonomia della comunità friulana, che  deve dotarsi di una propria struttura istituzionale e rappresentativa all’interno delle esistenti realtà politico-amministrative.
  2. Il Movimento ha una sede centrale nella Città di Udine e sedi provinciali e locali nelle altre località del territorio friulano.


Art. 2 (Principi e valori)


  1. Il Movimento ispira la sua azione ai valori liberali e cristiani che alimentano la cultura europea; crede pertanto nei principi del pluralismo politico e culturale, dell’economia sociale di mercato e della sussidiarietà; in questo quadro di valori persegue l’obiettivo di costruire una coscienza politica e un assetto istituzionale della Regione che garantisca l’autonomia e lo sviluppo del Friuli dal punto di vista istituzionale, amministrativo, culturale, economico e sociale, ricollegandolo alla grande esperienza statuale del Patriarcato d’Aquileia; riconosce pertanto il Friuli, inteso quale comunità e territorio compresi tra il Livenza e il Carso, come entità autonoma, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e istituzionale della Repubblica italiana e dell’Unione Europea, e considera l’identità friulana, in tutte le sue espressioni a partire dalla lingua, come valore fondante della comunità


Art.  3 (Finalità)
 
Il Movimento è un organismo associativo senza fini di lucro che raccoglie persone fisiche e giuridiche che si propongono di esplicare una più vasta opera per:
 
  1. favorire il massimo sviluppo dell'autonomia istituzionale e della crescita culturale, economica  e sociale del Friuli;
  2.  impegnarsi contro i persistenti tentativi di imporre una ideologia unitarista regionale che tende ad annullare  l’identità  della comunità friulana  e la sua autonoma  nell’ambito regionale, a favore di una indistinta, omologante  e artificiale comunità del Friuli Venezia Giulia, che deve essere e rimanere una mera circoscrizione  amministrativa in cui si organizzano le due distinte comunità  del Friuli e di Trieste; ed allo stesso tempo operare contro una strisciante concezione trivenetista che tende a rimettere in discussione  l’autonomia speciale della Regione  a favore di una macroregione in cui si annulli l’identità  friulana; sostenere  nel contempo le popolazioni del Portogruarese e di Sappada nella loro aspirazione alla ricomposizione dell’unità territoriale e istituzionale Friuli, e predisporre quanto necessario alla reintegrazione in Friuli delle comunità che, con gli strumenti previsti dalla legislazione, lo richiedono;
  3. promuovere lo sviluppo delle componenti culturali e linguistiche che formano la comunità friulana e in particolare l’uso della lingua friulana e delle parlate germaniche e slave a tutti i livelli dei territori di riferimento; la presenza della minoranza linguistica friulana, che è maggioritaria in Regione, e delle minoranze germanofone e slavofone, è da intendersi come vera, unica e seria giustificazione del regime di specialità garantita dalla Costituzione alla Regione;
  4.  perseguire la piena autonomia delle istituzioni scolastiche, le quali, nell’ambito di livelli qualitativi e di programmi quadro che devono essere omogenei rispetto a quelli nazionali, garantiscano ampi spazi all’insegnamento della cultura, della storia, dell’ambiente e della lingua del Friuli, che privilegino oltre all’italiano e all’inglese, lo studio della lingua friulana nelle aree friulanofone, garantiscano la conservazione delle parlate locali germanofone, slavofone e venetofone storiche, e tra le lingue straniere favoriscano lo studio del tedesco e di una lingua slava;
  5. assicurare la piena integrazione degli immigrati nel corpo della società friulana, esigendo che chi viene da lontano e desidera inserirsi nella comunità friulana sia dotato di una posizione lavorativa e disponga dei fondamentali strumenti linguistici e culturali atti a favorirne il rapido e completo inserimento, pur nel rispetto della identità d’origine;
  6. valorizzare il patrimonio di fondamentale importanza che è costituito dalle presenze friulane nel mondo, nate sia dalle dolorose esperienze dell’emigrazione imposte dalle difficili condizioni economiche e sociali di tanti territori friulani, sia dalle moderne esigenze di mobilità e circolazione di competenze professionali che caratterizzano l’attuale presenza dei friulani in tanti paesi del mondo; si tratta di una rete potente di presenze e di relazioni di cui l’economia e la società friulane devono fare tesoro;
  7. garantire da parte della Regione un forte e permanente impegno finanziario anche per le spese di parte corrente a favore dell’Università del Friuli, da intendersi come vero motore di sviluppo e di innovazione della società e della economia friulane;
  8. dare corpo ad una politica della cultura che privilegi da un lato la conservazione e la valorizzazione dei segni più distintivi dell’identità friulana, costituiti dai beni culturali anche minori, materiali quali i beni architettonici e quelli storico-artistici, e quelli immateriali costituiti dal ricco patrimonio musicale, letterario, demoantropologico che costituiscono elementi fondamentali della identità friulana,  e dall’altro la produzione locale di nuove elaborazioni culturali che inseriscano comunque il Friuli in ampi circuiti culturali europei e internazionali;
  9. garantire l’autonomia della comunità friulana sotto tutti i profili, soprattutto dal punto di vista delle attività economiche, fondate sulla piccola e media impresa, dell’utilizzazione delle risorse energetiche rispetto alle quali si deve puntare all’autosufficienza ed evitarne lo sfruttamento da parte di altri sistemi economici, della valorizzazione delle risorse naturali, sia agricole che naturalistiche, dell’impiego delle risorse finanziarie provenienti dal risparmio delle famiglie friulane a fini di sviluppo delle attività economiche locali;
  10. guadagnare per la comunità friulana alti livelli di autonomia anche nel campo della legislazione economica e tributaria, con potestà di incidere sui livelli della imposizione sia in termini di aliquote, sia in termini di tipologie di tributi, in modo da consentire alla economia friulana di reggere alla concorrenza delle regioni-stato confinanti, quali l’Austria e la Slovenia, nonché di affrontare con successo specifici problemi del proprio sviluppo, e in particolare quelli della montagna, che rendono necessario un abbattimento dei costi insediativi ed energetici;
  11. assicurare elevati livelli di autonomia nel campo della gestione dei problemi della sicurezza, attraverso il potenziamento dei corpi di polizia provinciale e attribuzione  agli stessi dei compiti e dei mezzi dell’attuale corpo forestale regionale;
  12. garantire un sistema sanitario che assicuri omogenei livelli di assistenza a tutte le parti del territorio friulano, specie a quelle territorialmente più svantaggiate quali le montane, ed assicuri la presenza delle alte specialità e la formazione delle future professionalità sanitarie attraverso l’Azienda universitaria che sia distinta dall’Azienda ospedaliera;
  13. realizzare una radicale opera di abbattimento dei costi amministrativi,  attraverso una ampia azione di delegificazione e di semplificazione delle normative vigenti, un ampio decentramento alle province friulane dei compiti  gestionali e amministrativi e la soppressione dei residui apparati statali, quali le Prefetture, i cui compiti vanno trasferiti alle Province;
  14. modificare l’attuale legislazione elettorale, sia politica che amministrativa, garantendo in particolare una unica circoscrizione elettorale per la Camera e il Senato per il solo Friuli, in modo da garantire una rappresentanza più omogenea per la comunità friulana e mantenendo a tutti i livelli il sistema delle prefererenze;
  15. provvedere al superamento del deficit di infrastrutture che caratterizza il Friuli, mediante la valorizzazione e riqualificazione delle strutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e stradali esistenti e attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture che siano direttamente funzionali ad inserire elementi di coesione nel territorio friulano e creare convenienze  e condizioni di competitività per il sistema produttivo; ogni nuova opera dovrà essere rigorosamente verificata sotto il profilo della convenienza e del rispetto del contesto ambientale, secondo il principio della minimizzazione del consumo di risorse ambientali non riproducibili;
  16. valorizzare al massimo la cellula fondamentale della società che è costituita dalla famiglia; l’unità di base della vita amministrativa che è costituita dal Comune, che va valorizzato anche se di piccole dimensioni, come strumento indispensabile di rappresentanza delle comunità di qualsiasi dimensione, di partecipazione popolare alle scelte riguardanti la comunità e luogo di formazione delle decisioni e di espletamento del controllo sugli amministratori; la cellula fondamentale del tessuto economico di produzione di beni e di fornitura di servizi che è costituita dalla piccola e media impresa, caratteristica fondamentale del sistema economico friulano;
  17. guidare le trasformazioni dell’ambiente secondo criteri rigorosi di risparmio delle risorse non riproducibili costituite dal territorio e dalle risorse naturali, che per l’alto grado di conservazione e l’armonico integrarsi degli aspetti naturalistici e degli interventi antropici formanti il paesaggio, rappresentano una delle caratteristiche precipue della realtà friulana: non esiste il Friuli senza la sua cultura e la sua lingua, come non esiste il Friuli senza la grande varietà di ambienti naturali che si compongono con  gli interventi dell’uomo secondo alti gradi di qualità;
  18. inserire saldamente il Friuli in ampi contesti internazionali, sia attraverso il rafforzamento dei legami con le contermini regioni dell’area tedesca e di quella slava, sia attraverso più stretti collegamenti a livello europeo, con le nazioni senza stato, e con i maggiori centri di conservazione e di produzione di cultura.

Art. 4 (Aderenti)

  1. Il Movimento è una libera associazione che si propone obiettivi politici attraverso l’attivazione di tutti  gli strumenti che l’attuale normativa pone a disposizione, ivi compresa la partecipazione con proprie liste o in collegamento con altre forze politiche, alle elezioni politiche e amministrative.
  2. Gli aderenti sono costituiti da:
  1. Soci individuali
  2. Soci collettivi.

  1. I soci individuali sono costituiti da persone fisiche che sottoscrivano un atto d’adesione e versino una quota di adesione. Essi partecipano alla vita del Movimento e alla elezione dei rispettivi organi con il proprio voto.
  2. I soci collettivi sono costituiti da associazioni, enti e movimenti politici che condividano i principi, gli obiettivi e i programmi del Movimento e che vi aderiscano attraverso un atto di adesione deliberato dai rispettivi organi competenti. Essi partecipano alla vita del Movimento e alla elezione dei rispettivi organi attraverso i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, con un numero di voti proporzionale al numero dei rispettivi aderenti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge.
  3. Il numero degli aderenti di ciascun socio collettivo viene autocertificato dal rispettivo rappresentante legale ogni qualvolta si tratti di eleggere le cariche del Movimento. Il Socio collettivo, nell’aderire al Movimento, si impegna a esibire i libri o gli schedari dei soci e le altre evidenze amministrative dalle quali risulti il numero degli iscritti, qualora questo sia ritenuto opportuno o necessario agli organismi direttivi del Movimento.

Art. 5 (Organi centrali)

  1. Gli organi centrali del Movimento sono:
  1. L’Assemblea
  2. La Direzione
  3. L’Esecutivo
  4. Il Presidente
  5. Il Segretario generale
  6. Il Revisore dei Conti
  7. Il Collegio dei Probiviri
        


Art. 6  (Composizione dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea si riunisce ogni due anni ed è composto da tutti i soci individuali e da un numero di rappresentanti per ciascun socio collettivo che avranno a disposizione un numero di voti pari a quello degli appartenenti ai soci collettivi.
  2. I partecipanti all’Assemblea devono essere in regola con il pagamento delle quote di adesione. Partecipano all’Assemblea solo i soggetti che abbiano aderito al Movimento almeno due mesi prima della seduta.
  3. Lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Direzione.

Art. 7 (Convocazione dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.
  2. L’Assemblea deve essere sempre presieduta dal Presidente o da un componente la Presidenza o da un componente qualsiasi della Direzione.


Art. 8 (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea à il compito di:
  1. nominare il Revisore dei conti;
  2. nominare il Collegio dei Probiviri.
  1. L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qual volta venga convocata dal Presidente o richiesta dai due terzi della Direzione o da metà più uno degli iscritti per deliberare su questioni particolari. Inoltre ad essa sono riservate le delibere sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento del Movimento e la nomina di liquidatori.
 
Art. 9  (Validità dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea  è valida
  1. in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta dei Soci.
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  1. La convocazione deve essere resa nota con almeno dieci giorni di anticipo .
  2. L’Assemblea che sia convocata per modificare lo Statuto è valida con la presenza di almeno metà degli Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Art. 10 (Composizione della Direzione)

  1. La Direzione è costituito da:
  1. dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Segretario amministrativo;
  2. un numero di  membri  compreso tra cinque e  undici eletti dall’Assemblea;
  3. dai Presidenti dei soci collettivi aderenti al Movimento.

  1. La Direzione è eletta dal Congresso ordinario ogni due anni.


Art.  11 (Compiti della Direzione)

  1. La Direzione è l’organo di indirizzo del Movimento, eletto dall’Assemblea al fine di dettare le linee d’azione e definire gli orientamenti politici del Movimento nel periodo compreso tra un’Assemblea  e l’altra, sulla base delle finalità indicate dallo Statuto e dei programmi definiti dall’Assemblea.
  2. La Direzione ha in particolare i seguenti compiti:
  1. eleggere il Presidente,
  2. dare attuazione  alle deliberazioni e ai programmi definiti dall’Assemblea;
  3. dettare gli indirizzi per i rapporti con le altre forze politiche nazionali, regionali e locali;
  4. approvare la formazione delle liste elettorali in cui sia coinvolto il Movimento;
  5. approvare i bilanci consuntivi e preventivi.

  1. La Direzione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.



Art. 12  (Presidente)


  1. Il Presidente è eletto dalla Direzione. Dura in carica per due anni con possibilità di rinnovo per altri mandati senza termini o prescrizioni.
  2. Il Presidente ha il compito di:

  1. scegliere fra i soci tre  Vice presidenti, uno per ciascuna delle Province friulane, di cui uno assumerà la veste di Vicario,  il Segretario generale e il Segretario amministrativo che fanno parte del Direttivo;
  2. convocare e presiedere il Congresso, il Consiglio e la Direzione;
  3. dare attuazioni alle deliberazioni degli organi del Movimento.e della Direzione;
  4. gestire la denominazione e il simbolo e autorizzare il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
  5. rappresentare il Movimento nelle trattative con le altre forze politiche, delegando altri componenti del Movimento per le sedi provinciali o locali.

  1. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, in assenza di delega ad altri membri della Direzione, è sempre  necessaria la firma del Presidente.


Art.  13 (Segretario generale)

  1. Il Segretario generale ha i seguenti compiti:
  1. garantire le attuazione degli indirizzi organizzativi e gestionali definiti dal Presidente e dagli organi collegiali;
  2. provvedere alla gestione organizzativa del Movimento, curandone la presenza equilibrata in tutte le parti del territorio friulano;
  3. curare la presentazione delle liste nelle varie competizioni elettorali.
  1. Il Segretario  generale è nominato dal Presidente, sentita la Direzione. Fa parte della Direzione con diritto di voto e dura in carica quanto il Presidente.
 
Art. 14 (Esecutivo)

  1. L’Esecutivo è costituito dal Presidente, dai tre Vicepresidenti, dal Segretario generale, dal Segretario amministrativo e dal Responsabile della comunicazione.
  2. L’Esecutivo ha il compito di istruire gli argomenti da portare all’approvazione degli organi competenti e di assumere le decisioni politiche che si rendano necessarie tra una riunione e l’altra degli organi competenti.


Art. 15 (Articolazioni territoriali)


  1. Il Movimento si articola nei seguenti ambiti territoriali:
  1. ambiti  comunali;
  2. ambiti zonali;
  3. ambiti provinciali o subprovinciali;
  4. ambiti circoscrizionali elettorali.
  1. A ciascun ambito corrisponde una struttura territoriale con propri organi di coordinamento, detti Comitati.


Art. 16 (Comitati comunali)

  1. Nell’ambito di ciascun comune si istituisce un Comitato Comunale, che raccoglie i soci individuali e le articolazioni locali dei soci collettivi aderenti al movimento.
  2. Il Comitato comunale è costituito da un Coordinatore comunale, coadiuvato da un Vicecoordinatore comunale e da un Segretario, e da un Coordinamento comunale costituito da:
  1. Coordinatore, Vicecoordinatore e Segretario;
  2. Consiglieri comunali aderenti al Movimento;
  3. Membri eletti dall’Assemblea dei soci individuali e collettivi, nel numero determinato dall’Assesmblea stessa.


Art. 17 (Comitati zonali)

  1. Nell’ambito di ciascuna zona individuata dalla Direzione, è costituito il Comitato zonale, che raccoglie i soci e le articolazioni locali dei soci collettivi aderenti al movimento.
  2. Il Comitato zonale è costituito da un Coordinatore di zona, coadiuvato da un Vicecordinatore e da un Coordinamento di zona, costituito dai Coordinatori comunali della zona e dai Consiglieri provinciali o regionali della zona aderenti al Movimento.


Art. 18  (Comitati provinciali)

  1. Nell’ambito di ciascuna  provincia è costituito il Comitato provinciale, che raccoglie i soci e le articolazioni provinciali dei soci collettivi aderenti al movimento.
  2. Il Comitato provinciale è costituito da un Coordinatore provinciale, coadiuvato da un Vicecoordinatore e da un Segretario, e da un Coordinamento provinciale costituito da:
  1. Coordinatore, Vicecoordinatore e Segretario;
  2.  Consiglieri provinciali e regionali aderenti al Movimento;
  3.  Membri eletti dall’Assemblea provinciale dei soci individuali e collettivi, nel numero determinato dall’Assemblea stessa.


Art. 19 (Articolazioni settoriali)

  1. Il Movimento può articolarsi in  componenti settoriali che provvedano a raccogliere i soci che siano caratterizzati da specifiche condizioni di genere, età, condizioni culturali e situazioni socio-professionali, al fine di facilitare la penetrazione in tali segmenti sociali e di garantirne la rappresentanza.
  2. I responsabili comunali, zonali, provinciali e centrali di tali componenti organizzate fanno parte di diritto dei rispettivi organi collegiali.
  3. Le modalità di costituzione, di organizzazione e di funzionamento di tali componenti sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dalla Direzione.


Art. 20 (Collegio dei Probiviri)

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituita da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti al Movimento. Il Collegio è eletto dalla Direzione  per una durata pari a quella del Consiglio stesso. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica del Movimento.
  2. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede a convocare le sedute e a presiederle.
  3. Il Collegio ha il compito di provvedere alla composizione di conflitti che dovessero verificarsi tra singoli soci, oppure tra questi e gli organi del Movimento, o tra distinti organi. Ha altresì il compito di irrogare sanzioni, coincidenti a seconda della gravità dei casi, con il richiamo scritto, la sospensione delle attività, la rimozione da incarichi e la espulsione.
  4. Il Collegio può procedere solo su deferimento richiesto da un singolo socio o da un Organo del Movimento, e dopo controdeduzioni dell’interessato.


Art. 21 (Revisore dei Conti)

  1. Il revisore dei conti dura in carica tre anni. Egli verifica la contabilità e tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita relazione per l’assemblea  dei soci .Può essere egli stesso un socio oppure può essere un cittadino con competenze specifiche.



Art. 22  (Patrimonio sociale)

  1. Il patrimonio del Movimento è costituito dai contributi dei soci, da lasciti o da elargizioni di privati, dai contributi di Enti pubblici, dai rimborsi delle spese elettorali e dalle attività commerciali e produttive marginali e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
  2. I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere al Movimento la divisione del fondo comune, né pretendere quota  alcuna finché il Movimento è in essere.


Art. 23 (Bilanci)

  1. Il bilancio del Movimento è annuale e decorre dal primo gennaio.
  2. Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno e si compone di un conto patrimoniale e di un conto economico.
  3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrate ed uscite per l’anno successivo.
  4. Il bilancio preventivo e consuntivo, sono elaborati entro il 31 gennaio e presentati dal Segretario amministrativo all’approvazione della Direzione dell’ entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. Qualora situazioni particolari impediscano la effettuazione della seduta della Direzione entro tale data, è ammesso l’esercizio provvisorio entro il 30 aprile.


Art. 24 (Denominazioni)

  1. Il Movimento Autonomista Friulano può assumere  la denominazione di “Moviment Autonomist Furlan” , di  “Movimento per l’Autonomia del Friuli”, di “Movimento per l’Autonomia - Friuli”,  di “Movimento per il Friuli Autonomo”, di “Movimento per la Comunità Friulana”, di “Movimento per la Comunità Friulana Autonoma”, ed ogni altra combinazione dei termini “Movimento”, “Friulano”, “Friuli”, “Comunità”, “Autonomismo”, “Autonomia”, “Autonomista”  e le loro traduzioni in friulano, tedesco e sloveno, che vengono assunte fin d’ora a patrimonio esclusivo del Movimento.
  2. Le eventuali denominazioni del  Movimento che siano integrate da denominazioni di carattere locale o personale, o da altre qualificazioni di dettaglio, rimangono patrimonio esclusivo del Movimento.
  3. Tali denominazioni possono essere utilizzate  solo su autorizzazione del rappresentante legale del Movimento o da soggetti espressamente delegati a rappresentare il Movimento.


Art. 25 ( Simbolo )

  1. Il Movimento è identificato da un simbolo raffigurante l’Aquila friulana di colore giallo su fondo blu con la parte inferiore del corpo ricoperta dall’acronimo MAF, decomndo il disegno che viene allegato all’Atto costitutivo. (Allegato sub C)


Art. 26 (Vacanze negli organi collegiali)

  1. Qualora nella compagine degli organi collegiali si aprano delle vacanze per dimissioni o altro, si procede alla reintegrazioni degli stessi per cooptazione.

Art. 27 (Scioglimento)

  1. Il Movimento può essere sciolto dall’Assemblea con il voto dei tre quarti dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della L. 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 28  (Riferimenti normativi)

  1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni applicabili del Codice Civile.


29.7.2008